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    LA LEGGE

La legge sancisce i diritti e i doveri dei proprietari di cani.

 

DIRITTI
Ognuno ha il diritto di tenere un cane o due in giardino o in appartamento. Il cane ha diritto di abbaiare più volte al giorno e qualche volta anche di notte, per segnalare il passaggio di estranei. Ci sono state recenti sentenze che hanno confermato che il cane deve poter abbaiare perché è insito nella sua natura, così come è naturale che un bambino pianga quando è triste o gridi quando gioca.
Il cane può viaggiare in auto sul sedile posteriore anche senza divisorio; è obbligatorio il divisorio se i cani sono più di uno.
Nei luoghi pubblici il cane può stare senza museruola, se è al guinzaglio, oppure libero con museruola (consiglio la prima ipotesi).
Il cane può viaggiare in aereo, in nave e in treno, con particolari tariffe.
Per i viaggi all’estero è necessario il passaporto canino, ottenibile presso qualsiasi veterinario.
 
DOVERI
Il proprietario ha il dovere di accudire il cane in maniera dignitosa, assicurando cure adeguate, cibo adatto, spazio sufficiente e trattamento affettuoso.
E’ responsabile dei danni causati a cose o persone o animali (consiglio vivamente un’assicurazione, che costa pochissimo).
Non può abbandonare il cane, reato punito con multa e processo penale.
Deve iscrivere il cane all’anagrafe canina regionale entro 15 giorni dal possesso (presso ASL veterinarie) e, in caso di cessione deve sempre comunicare il nome del nuovo proprietario.
E’ vietato l’addestramento alla difesa e ogni atto volto a stimolare l’aggressività dell’animale.
 
 
 
 
 
 

    IL FISCO

 I CANI E IL FISCO Le cure veterinarie, oltre una certa franchigia, possono essere scalate dalla denuncia dei redditi, se avete la fattura del veterinario. Se il cane svolge una funzione inerente alla vostra attività e avete la partita IVA, potete scalare tutte le cure veterinarie, le spese di mantenimento e anche il prezzo d’acquisto. Quindi se acquistate da un allevatore, chiedete sempre la fattura, vi potrà servire anche per certificare il valore del cane, nel caso che qualcuno gli arrechi danni. Non esiste più la tassa annuale per la detenzione dei cani, ma è obbligatoria l’iscrizione all’anagrafe canina, senza la quale ogni privilegio fiscale viene a decadere. Le cure veterinarie, oltre una certa franchigia, possono essere scalate dalla denuncia dei redditi, se avete la fattura del veterinario. Inoltre, se il cane svolge una funzione inerente alla vostra attività e avete la partita IVA, potete scalare tutte le cure veterinarie, le spese di mantenimento e anche il prezzo d’acquisto. Quindi, se acquistate da un allevatore, chiedete sempre la fattura, vi potrà servire anche per certificare il valore del cane, nel caso che qualcuno gli arrechi danni. Non esiste più la tassa annuale per la detenzione dei cani, ma è obbligatoria l’iscrizione all’anagrafe canina, senza la quale ogni privilegio fiscale viene a decadere.


    SENTENZE

Cani in condominio                        
Sono numerose le sentenze che sanciscono chiaramente che nessun regolamento o assemblea condominiale può limitare il diritto di proprietà e che quindi non è possibile impedire in alcun modo di tenere animali in condominio.
 
 Sentenzadel 24-3-1972 n. 899 della Sezione II della Corte di Cassazione
«È inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo. L’assemblea condominale non può deliberarlo».
Ci sono anche due sentenze emesse da un pretore di Torino e da uno di Milano che hanno assolto due proprietari di cani e in hanno condannato i proprietari degli stabili alle spese giuridiche, sentenziando che:                            «i cani e gli altri animali domestici fanno parte delle affettività familiari».                                                                                                      Il giudice di Parma, ha stabilito che in un condominio l’assemblea dei condomini non può, anche con il voto di maggioranza, imporre il divieto di tenere animali. Ciascuno può avere accanto a sé un animale per amico e nessun regolamento di condominio può considerarsi valido se contiene una norma restrittiva in questo senso.                                                                                                           Il proprietario deve far valere i suoi diritti e deve sapere che anche se il suo animale rischia il pericolo di essere allontanato per il disturbo della quiete pubblica i motivi della protesta dei vicini vanno dimostrati e vagliati caso per caso, per decidere se i rumori superino il livello di normale tollerabilità.                                                Una sentenza del pretore di Campobasso del 1990 stabilisce che è necessario l’accertamento dell’effettivo pregiudizio recato alla collettività dei condomini sotto il profilo dell’igiene e della quiete, non essendo sufficiente il semplice possesso degli animali.                                                                                                    Inoltre la sentenza della Cassazione n.1394 del 6-3-2000 sancisce che se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino ”il fatto non sussiste”. Perché vi sia reato ”è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei a incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone».
     
ABBAIARE è un diritto esistenziale del cane                                                                                                        TRENTO,11 AGOSTO 2006 - Abbaiare e' un 'diritto esistenziale' dei cani. Il giudice di pace di Rovereto ha respinto il ricorso di un pensionato, esasperato dal continuo abbaiare dei due dobermann dei vicini che aveva chiesto un risarcimento danni, rigettato dal giudice. La sentenza, inoltre, ha definito strumento 'lesivo dei diritti dell'animale' il collare anti-abbaio, uno strumento a pile che emette suoni ad alta frequenza quando il cane abbaia e lo costringe ad abbassare il volume.
 

    I BAMBINI SONO FELICI CON I CUCCIOLI


    ordinanza MARTINI 2009
                                                                                                       Cani pericolosi, il testo dell’ordinanza
Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani. 3 marzo 2009
Art. 1.
1 Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della     conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la  responsabilità per il relativo periodo.
 3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a.    utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b.     portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c.    affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d.    acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e.    assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4.    Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei Comuni congiuntamente con le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali.
5.    Detti percorsi formativi sono da considerarsi obbligatori per i proprietari di cani impegnativi. I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell’Anagrafe canina regionale, decidono nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo.
6.    Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.    
7.    Il Medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità dei percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai Servizi Veterinari la presenza di cani impegnativi tra i suoi assistiti.
8.    Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.

Art. 2.

1. Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
1) recisione delle corde vocali;
2) taglio delle orecchie;
3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale;
e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544 ter del codice penale.
4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
    
Art. 3
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono  le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

Art. 4
1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell’articolo 3, comma 3:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

Art. 5
1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) b) e  all’articolo 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.  
3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni.

Art. 6
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle         competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore.

Art 7

1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.
Roma,
       IL MINISTRO
 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Francesca Martini
(3 Marzo 2009)
 

    IL CANE IN AUTO
 
 
Mercoledì, 15 Febbraio 2006
Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli ha confermato la validità dell'articolo 169 comma 6 del Codice della Strada. Se trasportiamo un cane, solo un cane, in auto, non vi è alcuna posizione predefinita né uso obbligatorio di reti rigide divisorie fra parte anteriore e posteriore dell'abitacolo. L'importante è che la conduzione del cane non ostacoli la normale guida.

La sentenza, n.111 del 17 novembre scorso, cancella così la sanzione irrogata dai Carabinieri ad un automobilista che era stato fermato con un cane, peraltro di piccola taglia, sul sedile accanto a quello di guida. Il magistrato onorario ha accolto la tesi del ricorrente.
Per le modalità di trasporto in auto anche dopo il varo della Legge 1 agosto 2003 n.214 vige il comma 6 dell'articolo 169 del Codice della Strada, titolo V "Norme di comportamento", Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore: Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria, per il trasporto a fini commerciali, ndr) è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (ex ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione, attenzione al bollino posto alla vendita come quello dei caschi regolari, ndr). Per un solo cane, quindi, nessuna rete divisoria, basta porlo sul sedile o vano posteriore.
Chi contravviene a questo comma 6 incappa espressamente nella previsione del successivo comma 10 che prevede "il pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10" ed un punto di penalità che si raddoppia - come tutte le perdite di punti - per chi ha la patente da meno di tre anni, conseguita successivamente alla data del 1° ottobre 2003.
 
 

     
CANI BUONI, CANI CATTIVI.
 
Cani buoni, cani cattivi, cani pericolosi, cani affidabili, è tutto un gran discutere e le ordinanze dei vari ministri si susseguono a raffica, senza grandi risultati. Ma perché? Perché in Italia il cane è un animale misterioso: “il cane questo sconosciuto”.
I cani sono tutti buoni, non si può generalizzare per razza, la colpa è dei padroni, e così via…
Quale sarebbe il cane buono, quello che se ti comporti con gentilezza non ti morde (educato), quello che sopporta stoicamente le iniezioni del veterinario e i bambini che gli pestano la coda (comprensivo), quello che non si ribella mai, neanche quando viene sgridato ingiustamente (sottomesso), quello che non reagisce anche attaccato da un altro cane (pacifista), quello che si lascia rubare il cibo dal gatto (generoso)? Ma questo santo cane, se si spaventa, sarà ancora così perfetto?
Quale sarebbe il cane cattivo, quello che morde il padrone che gli porta da mangiare (irriconoscente), quello che si ribella se lo porti a guinzaglio dove lui non vuole (prepotente), quello che dissotterra con cura tutti bulbi che avete appena piantato (dispettoso), quello che cerca di mordere tutti i cani che incontra e azzanna la mano a chiunque cerchi di accarezzarlo (aggressivo), quello che considera i bambini tenere e croccanti prede (feroce)? Ma questa belva, con un padrone intelligente, sarà ancora così diabolico?
Il problema è che il cane non conosce nessuno di questi aggettivi, perché sono fuori dalla sua mentalità canina. Gli aggettivi che invece conosce bene sono: pericoloso, divertente, appetitoso, rassicurante. Se ci immaginiamo il cane che ragiona con questi pochi aggettivi istintivi ci sarà molto più facile comprendere i suoi gesti.
La sola cosa certa è che è che l’unico cane sicuramente non pericoloso è quello di taglia nana. Per le altre razze il discorso è un po’ complesso.

    MA ANCHE CON I CAGNONI


    ANAGRAFE CANINAANAGRAFE CANINA

 

dall' ORDINANZA 6 AGOSTO 2008

Art. 1

1. E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, in conformita' alle disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed alla presente ordinanza.

2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di eta' superiore ai due mesi e' tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

3. L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:

a) dai veterinari pubblici competenti per territorio

b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalita' definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

4. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprieta'.

5. Il proprietario o detentore di cani gia' identificati ma non ancora registrati e' tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformita' alla legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e gia' iscritti nell'anagrafe canina.

7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attivita' professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilita' dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

Art. 2.

1. E' vietata la vendita di cani di eta' inferiore ai due mesi,nonche' di cani non identificati e registrati in conformita' alla presente ordinanza.


    e se cercate un pastore maremmano abruzzese .........


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